Detrazione conviventi di fatto in caso di installazione condizionatore: è possibile beneficiarne anche se il contratto è intestato all’altro convivente?

Detrazione conviventi di fatto in caso di installazione condizionatore: è possibile beneficiarne anche se il contratto è intestato all’altro convivente?

DOMANDA

Buongiorno, vorrei installare un condizionatore a pompa di calore nell’abitazione dove risiedo con regolare contratto di comodato d’uso intestato a me. Può il mio compagno convivente more uxorio beneficiare delle detrazioni fiscali?

RISPOSTA

Gentile lettrice,

il diritto alla detrazione per i conviventi di fatto è stato riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, equiparandolo ai familiari conviventi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986).

Il principio cardine su cui si basa questa possibilità, è che la disponibilità dell’unità immobiliare da parte del convivente è ritenuta intrinseca nella convivenza stessa. Non è pertanto necessario che il convivente che usufruisce della detrazione sia proprietario, detentore diretto o intestatario di un contratto di comodato.

Per poter accedere all’agevolazione, la condizione di stabile convivenza deve sussistere al momento dell’inizio dei lavori e può essere documentata sia attraverso l’iscrizione nei registri anagrafici sia mediante una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Venendo al suo quesito, nel rispetto dei requisiti previsti, le confermiamo che il suo compagno convivente more uxorio può beneficiare delle detrazioni fiscali per l’installazione di un condizionatore a pompa di calore nell’abitazione in cui si esplica la convivenza, anche se il contratto di comodato d’uso dell’immobile è intestato esclusivamente a lei.

Infine, si ricorda che, pur essendo state introdotte limitazioni alle agevolazioni edilizie a partire dal 2025 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a combustibili fossili, le pompe di calore continuano a beneficiare delle detrazioni fiscali in quanto ritenute interventi di riqualificazione energetica ammessi.

Cosa c’è da sapere sulle detrazioni per i conviventi di fatto

L’Agenzia delle Entrate, con prassi ormai consolidata, ha esteso la possibilità di detrazione prevista dall’Art. 16-bis del TUIR (e quindi anche per Ecobonus) ai conviventi di fatto (Legge n. 76/2016), equiparandoli ai familiari conviventi.

Affinché i conviventi di fatto possano fruire delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi (come l’installazione di una pompa di calore), è indispensabile che rispettino alcune condizioni fondamentali che definiscono la loro posizione di beneficiari.

Innanzitutto, è cruciale la prova del sostegno effettivo delle spese: devono essere loro gli intestatari dei pagamenti e della documentazione fiscale. Questo significa che le fatture e i bonifici “parlanti” (ex Art. 16-bis del DPR 917/86) devono essere intestati ai conviventi che intendono detrarre la spesa e riportare i loro rispettivi Codici Fiscali.

In secondo luogo, la condizione di convivenza stabile deve sussistere già alla data di inizio dei lavori. Tale status può essere attestato tramite l’iscrizione anagrafica o, in alternativa, con una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (autocertificazione).

Infine, è importante sapere che il loro diritto alla detrazione per i conviventi di fatto sussiste anche se le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie (CILA, SCIA, ecc.) risultano intestate al proprietario o al detentore (ad esempio, il comodatario) dell’immobile e non direttamente al convivente che beneficia dell’agevolazione.

A partire dal 1° gennaio 2025, è stata introdotta una significativa distinzione nel panorama delle agevolazioni edilizie (include la detrazione per i conviventi di fatto). Mentre le spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili saranno escluse dalle detrazioni fiscali, è stato esplicitamente chiarito che le pompe di calore rimangono ammesse al beneficio. Questo significa che, a differenza delle soluzioni a combustibili fossili, gli interventi di installazione o sostituzione con condizionatori e impianti a pompa di calore continueranno a usufruire regolarmente delle detrazioni previste (come il Bonus Casa o l’Ecobonus), confermando il sostegno agli interventi volti all’efficienza energetica.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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