Detrazione per spese di ristrutturazione: può beneficiarne anche il coniuge separato?
- 12 Settembre 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Premesso che io e mia moglie siamo separati consensualmente, ed abbiamo un immobile assegnato da tribunale a mia moglie ed io abito in un’altra propria abitazione, quindi non conviviamo. Il geometra ha presentato una Cila per ristrutturazione per l’immobile in comproprietà e assegnato a mia moglie dal tribunale ma tutte le pratiche edilizie le ha trasmesse al comune indicando come committente il sottoscritto. Quesito. Può mia moglie farsi intestare lei le fatture e pagarle e poi fruire delle detrazioni fiscali per intero? Grazie.
RISPOSTA
Gentile lettore,
la normativa fiscale e la prassi dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che, per beneficiare della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia (art.16-bis del TUIR) è necessario possedere un titolo idoneo sull’immobile.
Il coniuge assegnatario di un immobile può usufruire della detrazione per ristrutturazione edilizia (art.16 -bis del TUIR) anche se la Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è intestata al coniuge separato, a patto che rispetti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa.
In riferimento al quesito posto, si precisa che sia la comproprietà dell’immobile sia l’assegnazione giudiziale rappresentano titoli idonei a legittimare il diritto alla detrazione fiscale.
In particolare, il diritto alla detrazione, in questo caso, non si fonda esclusivamente sul provvedimento di assegnazione dell’immobile nell’ambito del procedimento di separazione, ma trova già pieno fondamento nella comproprietà dell’immobile da parte di sua moglie, la quale, in quanto comproprietaria, possiede un titolo idoneo e sufficiente per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
È tuttavia necessario che la documentazione edilizia risulti completa e conforme alla normativa vigente e che tutte le spese sostenute siano correttamente documentate, mediante fatture e bonifici parlanti intestati a sua moglie, quale soggetto legittimato a beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese di ristrutturazione e coniugi separati
In linea generale, il coniuge assegnatario dell’immobile in seguito a separazione o divorzio ha diritto a usufruire della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis del TUIR) anche se la proprietà e la relativa autorizzazione edilizia (ad es. la SCIA) restano intestate all’ex coniuge. La giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (come precisato nella Circolare n. 17/E del 2023) riconoscono al coniuge assegnatario la qualifica di “detentore dell’immobile” sulla base di un titolo idoneo, ovvero la sentenza di assegnazione del giudice. Il titolo di detenzione derivante dalla sentenza giudiziale, infatti, lo rende a tutti gli effetti il soggetto legittimato a beneficiare del bonus fiscale, indipendentemente dalla titolarità del permesso edilizio.
Si ricorda che possono beneficiare dell’agevolazione (art.16-bis del TUIR) tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
- i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
- il convivente di fatto
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il promissario acquirente.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
IMU 2021: pagamento dell’acconto entro il 16 giugno
Il 16 giugno scade il termine per pagare l’acconto dell’IMU, ed entro il 16 dicembre bisognerà versare il saldo e l’eventuale conguaglio. Come funziona l’imposta sulla casa, chi paga e quali sono le esenzioni e le agevolazioni previste.
3 Giugno 2021 -
Certificazione Unica e detrazioni per figli a carico: è possibile restituirle attraverso il 730 in caso di superamento del limite annuale?
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
16 Aprile 2024