Detrazione fiscale e bonifico parlante: come sanare un errore nel bonifico per i lavori di ristrutturazione?
- 31 Luglio 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Salve,
per errore ho effettuato un bonifico parlante per ristrutturazione riguardante una fattura alla ditta che sta effettuando i lavori in casa mia, inserendo nel campo codice fiscale detraente il codice fiscale del proprietario della ditta che effettua i lavori e non il mio. Adesso che siamo al saldo mi sono accorto dell’errore. La ditta non è pronta a stornare quel bonifico, quindi temo di aver perso quella somma dalla detrazione. C’è qualche modo per risolvere il problema? O sono persi? Grazie in anticipo.
RISPOSTA
Gentile lettore,
l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 43/E del 18 novembre 2016, ha adottato una posizione più flessibile per aiutare i contribuenti che commettono errori formali nei bonifici per ristrutturazione edilizia e/o di riqualificazione energetica. L’orientamento estensivo permette di salvare il diritto alla detrazione fiscale anche se il bonifico c.d. “parlante”, non contiene tutti i dati richiesti.
Venendo alla sua domanda, per rimediare all’errore, potrà richiedere all’impresa beneficiaria che ha ricevuto il pagamento della spesa agevolata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con questo documento, l’azienda attesta di aver contabilizzato correttamente i corrispettivi e di aver applicato le ritenute d’acconto, qualora dovute.
Questa possibilità è concessa a condizione che l’impresa collabori rilasciando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che l’errore formale sia stato commesso in buona fede, escludendo quindi qualsiasi intento di eludere la normativa fiscale.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione fiscale e bonifico parlante
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:
- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, rappresenta un’importante tutela per i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi edilizi (come il Bonus Ristrutturazioni o l’Ecobonus) e che, involontariamente, abbiano commesso un errore formale nella compilazione del bonifico “parlante”.
Qualora il bonifico non sia stato eseguito in modo conforme alle prescrizioni normative, ovvero senza l’indicazione di tutti i dati richiesti (es. riferimento alla normativa, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione), il contribuente non perde automaticamente il diritto al beneficio fiscale. La soluzione consiste nell’acquisire dall’impresa che ha eseguito i lavori e incassato il corrispettivo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tale documento, rilasciato dall’impresa, deve attestare in maniera inequivocabile che le somme accreditate a suo favore sono state contabilizzate correttamente ai fini della determinazione del reddito d’impresa e, ove previsto, sia stata applicata e versata la ritenuta d’acconto.
Questa attestazione sana l’irregolarità formale del bonifico, permettendo al contribuente di mantenere il diritto alla detrazione.
È fondamentale conservare questa dichiarazione, in quanto rappresenta un atto probatorio essenziale da esibire al professionista abilitato (CAF o commercialista) in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi oppure direttamente all’Amministrazione Finanziaria in caso di controlli.
Si sottolinea, infine, che l’Agenzia si riserva la facoltà di verificare che tale comportamento non sia stato posto in essere con l’intento di eludere la normativa fiscale.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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