Detrazione per ristrutturazione edilizia: posso usufruirne se l’immobile è accatastato come negozio?
- 24 Settembre 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
ho affittato un negozio in un immobile di mia proprietà e ho sostituito le serrande e cassonetti. Queste spese possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi?
RISPOSTA
Gentile lettore,
la detrazione per spese di ristrutturazione edilizia (art.16-bis, dpr 917/86 – TUIR) compete per tutti gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari residenziali che vanno dalla categoria catastale A1 alla categoria A11, escluso A10 e sulle loro pertinenze (come, ad esempio, garage, cantine, soffitte). Sono pertanto, esclusi dal bonus ristrutturazione tutti gli immobili ad esclusiva destinazione catastale di uffici, negozi, laboratori, ecc. a meno che l’intervento nel suo complesso non sia anche funzionale al cambio di destinazione d’uso da negozio ad abitazione.
Tuttavia, per gli interventi di Riqualificazione Energetica, per gli interventi ricadenti nel Sisma bonus o per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, il requisito indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni è che gli stessi siano eseguiti su unità immobiliari o su parti di edifici esistenti, di qualunque categoria catastale.
Venendo al suo quesito, in riferimento all’immobile classificato nella categoria catastale C/1 (negozio), la detrazione per ristrutturazione edilizia (art.16-bis, dpr 917/86 – Tuir) non è ammessa. In presenza dei requisiti soggettivi e nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, potrebbe usufruire in alternativa, delle altre agevolazioni fiscali che includono gli immobili a destinazione commerciale.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per ristrutturazione edilizia
Il Catasto Fabbricati è l’inventario di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio nazionale, e contiene le informazioni per l’identificazione del bene, i dati anagrafici dei titolari di diritti reali sullo stesso, la sua natura tecnica e i dati di redditività dell’immobile stesso.
Le abitazioni, i negozi, le autorimesse, i depositi, le tettoie, il chiosco dei giornali/alimentari, gli edifici funzionali per lo svolgimento delle attività produttive o agricole, le costruzioni stabilmente assicurate al suolo (compresi gli edifici sospesi o galleggianti), ma anche gli edifici semplicemente appoggiati al suolo, purché stabili e con autonomia funzionale e reddituale, costituiscono delle U.I.U. (Unità Immobiliari Urbane) da denunciare autonomamente, con obbligo di accatastamento.
Oltre alla funzione puramente fiscale, il Catasto Fabbricati assolve anche la funzione civilistica, con la necessità di identificare ogni immobile oggetto di trasferimento di diritti reali.
Le categorie catastali identificano la destinazione d’uso e la rendita catastale degli immobili sono suddivise in cinque gruppi. Gli immobili sono suddivisi in destinazione ordinaria (categorie A-B-C), destinazione speciale (categoria D), destinazione particolare (categoria E) e destinazione fittizia (categoria F):
A – Unità Immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili
B – Unità Immobiliari per uso di alloggi collettivi
C – Unità Immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie
D – Immobili a destinazione speciale
E – Immobili a destinazione particolare
F – Destinazione fittizia
Le classificazioni catastali vengono attribuite a ogni fabbricato in base alla destinazione urbanistica concessa.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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