Adozioni internazionali: se le spese sono state sostenute da un solo coniuge, in quanto l’altro è a carico, come si ripartisce la deduzione?
- 4 Settembre 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Le spese per un’adozione internazionale sono state certificate al 50% dal padre e al 50% dalla madre. La madre è casalinga ed è fiscalmente a carico del marito. Può portare in detrazione il 100% della spesa il marito? Grazie
RISPOSTA
Gentile lettore,
in base all’art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR, i genitori adottivi possono dedurre il 50% delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure di adozioni di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della l. n. 476 del 1998, certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura.
A tal fine, i genitori rilasciano all’Ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozioni internazionali.
Con particolare riferimento alle possibili modalità di ripartizione tra i coniugi della deduzione spettante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per avere l’agevolazione è necessario che le spese siano certificate dall’Ente di adozione autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura e che la deduzione deve essere proporzionalmente ripartita tra i due genitori, in relazione alle spese pagate, come indicato nella certificazione rilasciata dall’Ente. Se la spesa è sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha effettivamente pagato la spesa.
Nel caso in esame, il marito potrà dedurre il 100% degli oneri sostenuti previa richiesta all’Ente autorizzato della certificazione a suo nome dell’intera spesa riconducibile all’espletamento della procedura di adozione internazionale.
Cosa c’è da sapere sulla deducibilità delle spese per adozioni internazionali
In base all’art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR, i genitori adottivi possono dedurre il 50% delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozioni internazionali minori ai sensi della Legge n. 184/83.
In particolare nella Risoluzione 28.5.2004 n. 77/E e nella Circolare 24.4.2015, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate sono stati forniti importanti chiarimenti per quanto riguarda:
- i requisiti dei genitori che intendono adottare, per poter beneficiare dell’agevolazione;
- l’individuazione delle spese che possono concorrere all’importo deducibile;
- le modalità di ripartizione tra i coniugi della deduzione spettante.
Tali chiarimenti sono stati recepiti dalla più recente Circolare 19.6.2023 n. 15/E e dalle istruzioni per la compilazione del mod. 730/2023 e REDDITI 2023 PF.
Con particolare riferimento alle possibili modalità di ripartizione tra i coniugi della deduzione spettante l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- qualora l’Ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai coniugi, abbia certificato che le spese per l’adozione sono state sostenute nella stessa misura da entrambi i genitori, ciascuno di essi può beneficiare della deduzione nella misura del 25% dell’intera spesa sostenuta;
- diversamente, solo nel caso in cui dal certificato rilasciato dall’Ente autorizzato risulti che le spese sono state sostenute in misura differenziata da parte dei 2 coniugi, ciascuno di essi potrà portare in deduzione la quota di spesa che gli è stata certificata;
- nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo deve provvedere a richiedere all’Ente di certificare l’intera spesa a suo nome.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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