730/2019: detrazioni acquisto antifurto
- 17 Maggio 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Modello redditi PF
Quesito della settimana: 730/2019: È possibile recuperare la prima rata della detrazione per l’installazione di un antifurto se non inserita nel 730/2018?
DOMANDA
Nel 2017 ho effettuato l’installazione di un antifurto presso la mia abitazione. Solo ora mi sono accorta di non aver inserito la spesa nella dichiarazione 730/2018. Nella nuova dichiarazione redditi che sto facendo posso inserirla mettendo rata 2 o non posso più dichiarare nulla perdendo quindi l’intera detrazione? O eventualmente posso recuperare la prima?
Grazie
RISPOSTA
Le confermiamo che in presenza delle condizioni per fruire della detrazione riconosciuta dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR- il Testo unico delle imposte sui redditi – che regolamenta le detrazioni per ristrutturazione, potrà indicare nel Modello 730/2019 redditi 2018 la seconda rata di dieci delle spese agevolate e sostenute nel 2017.
La detrazione della prima rata di dieci, invece, andava come giustamente prospettato nel quesito, indicata nel modello 730/2018, in quanto, il pagamento dei lavori è avvenuto nel corso nell’anno d’imposta 2017. In ogni caso, la mancata indicazione della rata annuale di detrazione non comporta la decadenza dell’intera detrazione ed anche il beneficio della prima rata non è perso ma può essere recuperato presentando una dichiarazione integrativa, mediante l’utilizzo del modello Redditi Persone Fisiche 2018 prima della presentazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno, al fine di poterlo subito utilizzare quale maggior credito in compensazione , ovvero, quale eccedenza dell’anno precedente.
Diversamente , in luogo della presentazione della dichiarazione integrativa, è sempre possibile produrre istanza di rimborso della prima rata all’Agenzia delle Entrate , in base all’articolo 38 Dpr 602/73 (circolare 95/E/2000 paragrafo 2.1.2).
Cosa c’è da sapere
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione ordinaria (mod.730 o mod. Unico/Redditi PF), il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una dichiarazione Integrativa.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione Integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione ordinaria.
Con la dichiarazione Integrativa è infatti possibile correggere errori ed omissioni che determinano una differente liquidazione delle imposte, rispetto a quelle calcolate con la dichiarazione ordinaria.
La legge n.225/2016 ha esteso i termini di presentazione della dichiarazione Integrativa, fissando il principio che la dichiarazione ordinaria , risulta ritrattabile, entro i termini dell’azione di accertamento.
A partire dalla dichiarazione 730 o Redditi PF 2017 anno d’imposta 2016, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione ordinaria; per gli anni d’imposta precedenti, la dichiarazione Integrativa può essere presentata entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria.
Il credito che deriva dalla dichiarazione dei redditi integrativa risulta compensabile. Tuttavia, se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per eseguire “il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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