Ristrutturazione: per detrarre le spese di progettazione del geometra, occorre il pagamento con bonifico parlante?

Ristrutturazione: per detrarre le spese di progettazione del geometra, occorre il pagamento con bonifico parlante?

DOMANDA

Per ottenere la detrazione del 50% sulla fattura del geometra per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse alla ristrutturazione edilizia, è necessario effettuare il cosiddetto bonifico parlante con ritenuta dell’8% a carico del professionista?

Grazie


RISPOSTA

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori.

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

– la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di – recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);

– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La necessità di riportare nel bonifico i dati sopra indicati ha comportato che gli istituti bancari e postali istituissero bonifici “dedicati”. Ciò ha assunto particolare rilievo con l’introduzione della ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) che tali istituti devono applicare nei confronti del destinatario del pagamento.

Tornando al suo quesito le confermiamo che il pagamento deve avvenire con bonifico bancario/postale dedicato (il cosiddetto bonifico “parlante”) al fine di consentire alla Banca/Posta di applicare la predetta ritenuta. È bene evidenziare che l’Agenzia delle entrate nei recenti documenti di Prassi e, da ultimo, nella Circolare n. 13/2019 ha evidenziato quanto segue: “Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.”

In sostanza anche se lei ha eseguito un Bonifico ordinario e non un Bonifico “parlante” potrà comunque usufruire della detrazione fiscale previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio su indicata, sottoscritta dal Professionista oppure dal rappresentate legale della Società.


Cosa c’è da sapere 

In riferimento alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis del TUIR, l’Agenzia delle entrate, nella Circolare n. 13/2019, ha ribadito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

− la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;

− la messa in regola degli edifici;

− l’acquisto dei materiali;

− la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

− l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

− l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le

autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

− gli oneri di urbanizzazione;

− gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto

Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).

L’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 n. 229) tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori (Circolare 24 febbraio 1998 n. 57, paragrafo 4).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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