Risparmio energetico: obblighi Enea

Risparmio energetico: obblighi Enea

Focus Fiscale: La tempistica 2019 da seguire per l’invio della Comunicazione Enea in caso interventi di ristrutturazione edilizia che conseguono un risparmio energetico. La proroga per l’anno 2018 della detrazione Irpef al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.

Per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici, e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica.
La “nuova” Comunicazione all’Enea, quindi, non deve essere effettuata da tutti coloro che usufruiscono della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma esclusivamente nei casi in cui si realizza un risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
L’Enea ha pubblicato una guida operativa, nella quale sono stati elencati gli interventi per i quali sorge l’obbligo della Comunicazione. Tra gli interventi elencati, che necessitano di invio della Scheda rientrano:

  1. gli interventi edilizi che comportano una riduzione della trasmittanza (in riferimento a tali interventi dovrà essere l’impresa che esegue i lavori a verificare se la tipologia di intervento effettuato rientra tra quelli evidenziati a pag. 4 della citata Guida);
  2. la sostituzione degli infissi che comporta una riduzione della trasmittanza (nella generalità dei casi l’obbligo sussiste sempre);
  3. gli impianti tecnologici quali, ad esempio, le caldaie a condensazione, i climatizzatori a pompa di calore, gli scaldacqua a pompa di calore, gli impianti fotovoltaici, i generatori di calore a biomassa (come le stufe a pellets); gli impianti tecnologici quali, ad esempio, le caldaie a condensazione, i climatizzatori a pompa di calore, gli scaldacqua a pompa di calore, gli impianti fotovoltaici, i generatori di calore a biomassa (come le stufe a pellets);
  4. gli elettrodomestici che usufruiscono del cosiddetto Bonus arredi collegato a interventi di ristrutturazione (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).

Nel caso di acquisto di elettrodomestici agevolabili la comunicazione va effettuata anche qualora l’intervento di ristrutturazione ad essi collegato non rientri in quelli di risparmio energetico individuati dall’Enea.
L’invio della documentazione va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it, ed è obbligatoria per i soli interventi la cui data di ultimazione o di collaudo decorre a partire dal 1° gennaio 2018; non sussiste alcun obbligo se la data di fini lavori è anteriore al 01/01/2018.
Per l’anno 2018, poiché il Portale Enea è stato attivato in data 21/11/2018, le Comunicazioni dovranno essere inviate:

  • entro il 19 febbraio 2019, se la data di fine lavori o collaudo è avvenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (90 giorni dal 21/11/2018);
  • entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo, se la data di fine lavori o collaudo è successiva al 21/11/2018 (ad esempio se la data di fine lavori è il 30/11/2018 la data di scadenza per l’invio all’Enea è il 28/02/2019).

Per accedere alla compilazione della comunicazione in esame è necessario innanzitutto effettuare la registrazione al sito dell’ENEA, indicando il nome e cognome, un indirizzo email ed una password.
Come specificato nella citata guida Enea, la registrazione (e quindi la compilazione della comunicazione) può essere effettuata direttamente dal contribuente (beneficiario della detrazione) o anche da un intermediario (tecnico, amministratore, professionista, ecc.). Tutte le comunicazioni, inclusa la conferma della registrazione, saranno inviate all’indirizzo email indicato in fase di registrazione, che non deve essere una PEC.
Effettuata la registrazione si accede alla compilazione della comunicazione nella quale sono richiesti oltre ai dati anagrafici del beneficiario, i dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori (ubicazione ovvero dati catastali, superficie netta calpestabile, titolo di possesso, destinazione d’uso, tipologia edilizia, etc.), e i dati relativi all’intervento effettuato.
L’avvenuta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello sul quale, oltre ai dati inseriti, saranno indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.
Cosa c’è da sapere…
La legge di bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018, nella misura del 65%, la detrazione fiscale Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Oltre alla proroga, la legge ha introdotto alcune importanti novità. Tra queste:

  • la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro);
  • l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
  • l’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.
Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
La legge di bilancio 2018, per tali interventi ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

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