Si possono detrarre le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia avendo trasferito la residenza in un’altra abitazione?

Si possono detrarre le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia avendo trasferito la residenza in un’altra abitazione?

DOMANDA

Ho un immobile di proprietà da cui sto ricevendo annualmente il rimborso per i lavori di ristrutturazione. Sono nella condizione di cambiare residenza per andare a vivere in un’altra casa. Vorrei sapere se riceverò ugualmente i rimborsi degli anni rimanenti.
Grazie

RISPOSTA

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50% (fino al 2012 era al 36%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2). La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tornando al Suo quesito, continuerà ad avere diritto ad usufruire del beneficio fiscale per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione/risparmio energetico – fermo restando la presenza delle altre caratteristiche richieste per ottenere il rimborso – a prescindere dal requisito della “residenza” che non è espressamente richiesto dalla norma.

COSA C’E’ DA SAPERE
La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è stata resa permanente dall’art. 4 del DL n. 201 del 2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis. La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali soggetti sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3)
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2);
  • conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
  • futuro acquirente.

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento della detrazione.

Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14), Ciò non accade nell’ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4). Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell’immobile che, pertanto, potrà fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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