Abitazione coniugale: in caso di eredità chi paga l’IMU?

Abitazione coniugale: in caso di eredità chi paga l’IMU?

DOMANDA

Buongiorno, mia madre deteneva il 100% dell’abitazione coniugale, essendo deceduta a gennaio 2020, abbiamo fatto la successione ed ora ci ritroviamo con mio padre che possiede 1/3 e noi tre figli con i 2/9 ciascuno. Mio padre ha la residenza anagrafica in quella casa e sulla successione compare anche la P di prima casa nella casella agevolazioni, mentre noi figli siamo tutti sposati e residenti in altri domicili. Ho letto un po’ ovunque che per l’art. 540 lui ha il diritto di abitazione ed è il soggetto passivo di imu (da non versare perché prima casa). Recandomi in comune però mi dicono che lui non deve giustamente pagare ma dobbiamo pagare noi figli perché al catasto risultiamo proprietari dei 2/9. Siccome ho letto il regolamento comunale e non esiste la dicitura per la casa coniugale rimasta al coniuge o in presenza di altri eredi, vorrei sapere gentilmente come devo comportarmi. Anche sul vostro sito ho letto casi simili e dite che non bisogna pagare però vorrei sapere quale legge o quale articolo posso portare in comune affinché accettino il fatto che non ci spetta il pagamento. Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.

 

RISPOSTA

In caso di morte di uno dei coniugi, ai sensi dell’articolo 540 del codice civile, il diritto di abitazione sulla residenza principale e sulle pertinenze spetta a quello superstite. Il relativo obbligo dichiarativo, pertanto, ricade interamente su quest’ultimo, che può usufruire per intero della deduzione per abitazione principale. Anche ai fini IMU l’imposta è dovuta unicamente dal titolare del diritto di abitazione, fermo restando l’esenzione spettante per l’abitazione principale ad eccezione di quelle, cosiddette di lusso, con categoria catastale A/1 – A/8 – A/9.

Ai fini IMU l’obbligo è stato sancito dal Legislatore prima nel DL n. 201/2011, che ha istituito l’Imposta Municipale Propria e successivamente dalla Legge n. 147/2013 e n. 160/2019 che, da ultimo, ha eliminato la TASI.

La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 3/DF del 18/05/2012 (Paragrafo 3, pag. 5) ha chiarito che “…sono soggetti passivi: ….. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Si richiama l’attenzione sul comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, in base al quale, ai soli fini dell’IMU, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione, la cui illustrazione è svolta al paragrafo 6.1”.

Tornando al suo quesito può evidenziare all’Ufficio Tributi del suo comune che il presupposto soggettivo è il “possesso” dell’immobile e non la proprietà così come stabilito dal DL 201/2011 e confermato dalla Legge n. 160/2019. La predetta Circolare del MEF del 18/05/2012, inoltre, evidenzia espressamente che è soggetto passivo d’imposto il “titolare del diritto di… abitazione” .

In merito alla visura catastale può comunque rivolgersi ad un Tecnico per valutare la possibilità di far annotare sulla stessa il diritto di abitazione del coniuge superstite. In questo modo non dovrebbe nemmeno esibire al comune copia della dichiarazione di Successione per dimostrare le proprie ragioni.

Cosa c’è da sapere

Il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente. Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Ai sensi del comma 740, art. 1, Legge n. 160/2019 il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad accezione dell’abitazione principale o assimilata non di lusso.

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  • i proprietari;
  • i titolari del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Qualora il proprietario non disponga dei propri beni, poiché sui beni stessi è presente un diritto reale di godimento a favore di terzi (es. usufrutto), sarà il titolare del diritto reale di godimento ad essere tenuto a corrispondere l’IMU.

Diversamente, se il proprietario concede l’immobile in locazione o in comodato, egli continua ad essere il soggetto passivo IMU e tale onere non si trasferirà in capo all’inquilino/comodatario.

E’ considerato soggetto passivo ai fini IMU anche il coniuge assegnatario della casa coniugale con Provvedimento del Giudice. In particolare la circolare del MEF n. 1/DF del 18/03/2020 ha evidenziato che continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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