Interessi passivi nella dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate: quando non spetta la detrazione?
- 12 Gennaio 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
avrei bisogno di un vostro parere su una situazione relativa alla detrazione degli interessi passivi su mutuo (rigo E7 del modello 730). Sono proprietario di un immobile sito a Torino, acquistato con mutuo ipotecario a me intestato. L’immobile non è più adibito ad abitazione principale, in quanto ho trasferito la residenza altrove, ed è locato con opzione per la cedolare secca.Negli anni precedenti nel rigo E7 del 730 risultano indicati gli interessi passivi relativi a tale mutuo (importo annuo circa € 1.500).
Il mio commercialista ritiene che non vi siano errori, anche in considerazione del fatto che tali dati risultavano presenti nella dichiarazione precompilata. Tuttavia, alla luce del requisito dell’abitazione principale previsto dalla normativa, temo invece che la detrazione non sia spettante.
Vi chiedo quindi gentilmente un vostro parere indipendente sia sulla correttezza della detrazione sia, in caso negativo, su quali annualità sia opportuno valutare di rettificare oggi, tenendo conto del rapporto tra costi e rischio di accertamento. Vi ringrazio anticipatamente per il supporto.
RISPOSTA
Gentile lettore,
l’inserimento degli interessi passivi nella precompilata deriva dalle comunicazioni inviate dalle banche all’Anagrafe Tributaria. L’istituto di credito certifica, il solo dato finanziario e non anche la sussistenza dei requisiti soggettivi (come la dimora abituale), la cui responsabilità, ai fini della detrazione, resta in capo al contribuente.
L’Agenzia delle Entrate caricando il dato nella precompilata, in caso di incongruenze, si riserva di verificarlo in sede di controllo documentale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/73.
In merito al quesito, le confermiamo che i suoi dubbi sono fondati: la semplice presenza del dato nella precompilata non garantisce la spettanza della detrazione. Poiché, il contratto di locazione è un atto registrato, l’Agenzia delle Entrate rileverebbe automaticamente l’incongruenza tra l’immobile locato e la detrazione per abitazione principale. Pertanto, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla normativa, il diritto alla detrazione viene meno dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come dimora abituale. Qualora in futuro lei tornasse ad utilizzarlo come abitazione principale, potrà fruire nuovamente del beneficio per le rate pagate da quel momento.
Per regolarizzare la sua posizione, può presentare le dichiarazioni integrative (Modello Redditi PF) per le annualità ancora accertabili, i cui termini decadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, potrà beneficiare di sanzioni ridotte rispetto al minimo edittale, intervenendo spontaneamente prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un avviso di accertamento ed evitando, così, un aggravio più oneroso.
Cosa c’è da sapere sugli interessi passivi nella dichiarazione precompilata
L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Per i mutui stipulati dal 1993, la detrazione è concessa solo per l’ acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale, e questo deve avvenire entro un anno dall’acquisto. L’acquisto deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima comprare l’immobile e poi stipulare il mutuo entro un anno, oppure prima stipulare il mutuo e poi completare l’acquisto entro un anno. La detrazione è applicabile solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione (Circolare 20.06.2002 n. 55/E, risposta 1; Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.3.1).
Non si perde il diritto alla detrazione nei seguenti casi specifici:
- trasferimento per motivi di lavoro: se un contribuente si trasferisce per motivi di lavoro dopo aver acquistato un immobile, può continuare a beneficiare della detrazione, a patto che l’immobile non venga affittato;
- forze Armate e di Polizia: il personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio permanente ha diritto alla detrazione, anche se non utilizza l’immobile come abitazione principale, purché sia l’unica casa di proprietà e non risulti affittata;
- ricovero in istituti: se il contribuente deve risiedere in case di riposo o centri di cura, non perde il diritto alla detrazione, sempre a condizione che l’immobile resti a sua disposizione e non venga affittato.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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