Diritto di abitazione del coniuge superstite: quali sono gli effetti fiscali sulla casa familiare circa IRPEF e IMU? E per quanto riguarda gli altri eredi?
- 5 Novembre 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, un genitore proprietario al 50% di prima abitazione muore e lascia la sua parte a moglie e figlia che diventeranno proprietarie rispettivamente del 75% e del 25%. Per quanto riguarda Irpef su 730 l’abitazione deve dichiararla al 100% la moglie e quindi godere in toto dell’esenzione prima casa come quando era vivo il marito, oppure la figlia deve pagare Irpef per il suo 25%? Per quanto riguarda IMU i genitori vivi non pagavano nulla, ora la moglie continua a non pagare nulla. La figlia deve pagare per il suo 25%?
RISPOSTA
Gentile lettore,
in linea generale, alla morte di uno dei coniugi proprietari al 50% della casa coniugale, la normativa vigente tutela il coniuge superstite e definisce con chiarezza gli effetti fiscali per gli eredi.
Il coniuge superstite, infatti, acquista automaticamente il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare (art. 540 del Codice civile). Questo diritto consente di continuare a utilizzare la casa come abitazione principale.
Ai fini IRPEF, il coniuge superstite dichiara l’immobile al 100%, beneficiando dell’esenzione totale prevista per l’abitazione principale anche se “civilisticamente” la proprietà resta divisa (es. 75% alla moglie, 25% alla figlia).
Gli altri figli che ereditano la nuda proprietà infatti non devono dichiarare l’immobile nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) per tale quota, finché il diritto di abitazione della coniuge superstite rimane in essere.
Anche per l’IMU, la situazione segue lo stesso principio: il coniuge superstite, in qualità di titolare del diritto di abitazione residente nell’immobile, non è tenuto al pagamento dell’imposta, in quanto si tratta della sua abitazione principale; gli altri figli, in quanto nudi proprietari, non sono considerati soggetti passivi di imposta e quindi non devono versare alcun importo.
Venendo al quesito, il coniuge superstite, continuerà a godere delle stesse agevolazioni fiscali di cui beneficiava durante la vita del marito, mentre la figlia, finché resta nuda proprietaria, non ha obblighi né fiscali né dichiarativi sull’immobile.
Cosa c’è da sapere sul diritto di abitazione del coniuge superstite
La disciplina relativa al diritto di abitazione del coniuge superstite e ai suoi effetti fiscali trova fondamento nell’articolo 540, comma 2, del Codice civile, secondo cui al coniuge superstite “sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Questo diritto sorge automaticamente al momento del decesso e prevale sulle quote ereditarie degli altri eredi, che diventano nudi proprietari dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto di abitazione comporta la piena titolarità dell’immobile in capo al coniuge superstite, sia ai fini IRPEF che IMU (Circolare n. 95/E del 12 maggio 2000; Risoluzione n. 136/E del 6 giugno; Circolare n. 3/E del 17 febbraio).
Con la Legge di Bilancio 2025 non sono state introdotte modifiche specifiche a questa disciplina: restano quindi valide le regole già in vigore.
Tuttavia, la Corte di cassazione (ordinanza n. 11095/2025) ha recentemente chiarito che il diritto di abitazione spetta solo se l’immobile era di proprietà del defunto o in comunione coniugale, e non nel caso di comproprietà con soggetti terzi (va pertanto verificato che l’immobile non fosse in comproprietà con un terzo estraneo al matrimonio al momento del decesso, perché in tal caso il diritto di abitazione del coniuge superstite può non sorgere, con conseguenti effetti fiscali differenti).
Poiché ogni Comune può adottare regolamenti specifici in materia di IMU, è sempre consigliabile verificare la delibera comunale vigente e in caso di dubbi, rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune, al proprio CAF o ad un professionista abilitato. In questo modo si potrà avere la certezza di adempiere correttamente agli obblighi fiscali e di usufruire pienamente delle agevolazioni spettanti.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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