Detrazione spese di ristrutturazione: in caso di decesso del coniuge, può il superstite portare in detrazione le spese residue?

Detrazione spese di ristrutturazione: in caso di decesso del coniuge, può il superstite portare in detrazione le spese residue?

DOMANDA

In caso di decesso della persona (coniuge) che usufruisce del credito IRPEF per spese sostenute nella ristrutturazione della casa intestata all’altro coniuge, può il coniuge superstite portare in detrazione le spese sostenute dal fu coniuge? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

L’Agenzia delle Entrate nella guida dedicata alle spese di ristrutturazione edilizia detraibili, chiarisce che resta comunque necessario che l’erede detenga direttamente l’immobile per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Pertanto, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile in corso d’anno e in un momento successivo all’apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote annuali residue sussisterà solo per i periodi d’imposta successivi, nei quali la detenzione materiale e diretta dell’immobile sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre (Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7/2025).

Venendo al suo quesito, la situazione descritta rientra nel trasferimento delle detrazioni agli eredi in caso di successione (mortis causa), disciplinato in particolare dall’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR.

In qualità di coniuge superstite può continuare a beneficiare delle quote residue, in quanto “erede” del soggetto che sulla base di un titolo idoneo ha sostenuto le spese. Questo, a condizione che non perda la detenzione materiale e diretta del bene.

Prima di procedere con la richiesta della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, è opportuno verificare la regolarità dell’accettazione ereditaria e confermare di avere la piena disponibilità dell’immobile per l’intero anno fiscale, ovvero, non averne  ceduto a terzi la disponibilità.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese di ristrutturazione

In caso di decesso del soggetto avente diritto, le rate residue della detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia, si trasferiscono esclusivamente agli eredi che mantengono la “detenzione materiale e diretta” dell’immobile.

La detrazione spetta a chi ha la disponibilità del bene, a prescindere che sia adibito ad abitazione principale. La quota relativa all’anno del decesso, anche se la spesa è stata sostenuta nello stesso anno, passa all’erede se sussistono i requisiti. Se la detenzione è condivisa tra più eredi, la detrazione si ripartisce equamente.

La condizione di detenere l’immobile deve sussistere non solo nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per tutti gli anni successivi per i quali si intendono detrarre le quote residue.

Affinché la detrazione spese sia valida per un dato anno fiscale, l’erede deve conservare la detenzione materiale e diretta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno.

Se l’erede detentore concede l’immobile in locazione o comodato d’uso, perde il diritto alla detrazione per quegli anni. Potrà riprenderla solo negli anni successivi alla scadenza o risoluzione del contratto.

Se al momento del decesso nessun erede detiene l’immobile (perché già locato a terzi), la quota dell’anno del decesso è persa. Tuttavia, se negli anni successivi l’erede acquisisce nuovamente la detenzione (es. per fine locazione), potrà usufruire delle rate future residue.

Casistiche Particolari

Vendita o Donazione: se l’erede vende o dona l’immobile, le quote residue non si trasferiscono al nuovo acquirente/donatario, restando in capo all’erede venditore (se mantiene la detenzione).

Erede Conduttore: la detrazione si trasferisce anche all’erede che subentra nel contratto di locazione, purché mantenga la detenzione materiale e diretta.

Usufrutto e Consolidamento: la detrazione non si trasferisce all’erede del solo usufruttuario. Si trasferisce, invece, al nudo proprietario che, in quanto erede, consolida la piena proprietà (per estinzione dell’usufrutto) e detiene materialmente il bene.

Decesso del Familiare Convivente: analogamente, se decede il familiare convivente che aveva sostenuto la spesa, l’erede (che è il proprietario dell’immobile) può continuare la detrazione, sempre a condizione che mantenga la detenzione materiale e diretta.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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