Detrazione spese per interventi edilizi: in presenza di un coniuge a carico e comproprietario, il coniuge che ha pagato l'intera spesa condominiale può fruire della detrazione al 100%?

Detrazione spese per interventi edilizi: in presenza di un coniuge a carico e comproprietario, il coniuge che ha pagato l’intera spesa condominiale può fruire della detrazione al 100%?

DOMANDA

Salve, vorrei sapere perché, avendo acquistato una casa in comunione legale con mia moglie, da sempre a mio carico, posso detrarre la quota degli interessi per i mutui interamente mentre per le spese condominiali inerenti la ristrutturazione dello stabile posso detrarre solo il 50% perdendo l’altro 50% solo perché mia moglie non può detrarre non avendo alcun reddito? Questa situazione mi sembra inverosimile visto che sono io che ho pagato tutte le spese in quanto mia moglie è completamente a mio carico. Grazie per la risposta e cordiali saluti.

RISPOSTA

Gentile lettore,

la differenza tra le due agevolazioni è determinata dai diversi criteri di imputazione stabiliti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che definiscono chi sia l’effettivo titolare del diritto alla detrazione.

Per il mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, ai fini della detrazione degli interessi passivi e oneri accessori (art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir, vige il principio di intestazione: la detrazione è legata alla titolarità del contratto (forma giuridica). Come eccezione, la norma prevede espressamente che, se un coniuge è fiscalmente a carico, l’altro può detrarre anche la quota spettante a quest’ultimo (entro il limite massimo complessivo di 4.000€). In questo caso, lo status di “familiare a carico” prevale sulla ripartizione delle quote del mutuo.

Per le spese di recupero del patrimonio edilizio (art.16-bis Tuir), invece, vige il principio del sostenimento effettivo. Il diritto alla detrazione spetta a chi in base ad un titolo idoneo sull’immobile ha materialmente sostenuto le spese, a prescindere dalle quote di proprietà o dall’intestazione dei documenti. In presenza di un coniuge a carico e comproprietario, il coniuge che ha pagato l’intera spesa condominiale può fruire della detrazione al 100%.

Venendo al suo quesito, non vi è alcun rischio di perdere i benefici fiscali: per il mutuo, Lei detrae già l’intero importo secondo la deroga prevista, perché sua moglie è a carico; per le spese condominiali, anche se l’amministratore emette la certificazione ripartita al 50% in base alle tabelle millesimali, lei non perde la quota del coniuge a carico. In questo caso è sufficiente integrare la certificazione con un’annotazione autografa che attesti il sostenimento dell’intera spesa (es: “Spesa sostenuta al 100% dal sottoscritto”).

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese per interventi edilizi

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.7).

Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del proprietario dell’immobile, che può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori  condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.2).

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo cointestato, tale limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo. La norma prevede come unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo l’ipotesi in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In tale caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi sempreché il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.1).

 

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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