Bonus tredicesima: è possibile recuperarlo attraverso il modello 730/2025?

Bonus tredicesima: è possibile recuperarlo attraverso il modello 730/2025?

DOMANDA

Buongiorno,

ho lavorato fino a ottobre 2024 e non ho ricevuto il bonus tredicesima. Nella Certificazione Unica 2025 non risulta alcun importo relativo a questa indennità. Vorrei sapere se è possibile recuperare il bonus tredicesima mensilità attraverso il modello 730 e in tal caso, quali sono le modalità per farlo. Grazie.

RISPOSTA

Gentile lettore,

le istruzioni per la compilazione del modello 730/2025 chiariscono che il c.d. “bonus tredicesima” per il 2024 è riconosciuto dal datore di lavoro, su richiesta scritta del dipendente, che deve attestare il diritto al beneficio.

L’agevolazione, pari a un massimo di 100,00 euro proporzionati ai giorni di lavoro, spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo non superiore a 28.000 euro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto-Legge n. 113/2024 (Decreto Omnibus), come la presenza di familiari a carico e l’assenza di altri benefici fiscali analoghi.

L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate il 18 aprile, ha precisato che, in assenza di indicazione del “bonus tredicesima” nella CU 2025 (punti 721 e 726), il lavoratore può comunque recuperare l’indennità in sede di saldo Irpef 2024 tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche), presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti. Qualora il “bonus tredicesima” non sia spettante, o sia stato percepito in misura inferiore o superiore al dovuto, l’importo corrispondente dovrà essere rettificato nella stessa dichiarazione.

Venendo alla sua domanda, se lei per l’anno d’imposta 2024 possiede i requisiti previsti (reddito entro 28.000 euro, almeno un figlio a carico e capienza IRPEF, coniuge o convivente che non ha già ricevuto l’indennità), potrà recuperare il “bonus tredicesima”, proporzionato ai giorni di lavoro, tramite il modello 730/2025 (oppure, Modello Redditi PF 2025), anche se non risulta nella CU2025. Sarà sufficiente compilare il rigo C14 e attestare il diritto all’indennità mediante una dichiarazione sostitutiva. L’importo verrà considerato nel calcolo del saldo IRPEF relativo all’anno 2024.

 

Cosa c’è da sapere sul “bonus tredicesima”

Per il 2024, ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro spetta un’indennità fino a 100 euro, proporzionata ai giorni di lavoro, che non concorre al reddito complessivo (art. 2-bis del D.L. 113/2024).

I requisiti per il beneficio sono:

  • reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro;
  • almeno un figlio a carico (anche non biologico, adottivo o affidato);
  • imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente. Il reddito complessivo include anche alcune esenzioni e voci specifiche come i redditi dei “impatriati” e i redditi da mance. Il bonus non spetta se il coniuge o convivente ha già ricevuto l’indennità.

I contribuenti in possesso dei requisiti per il bonus tredicesima, previsto dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, possono richiedere il beneficio in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2025 o Redditi Persone Fisiche 2025), anche in assenza di erogazione da parte del sostituto d’imposta. Tale possibilità è estesa anche ai soggetti privi di sostituto, come i collaboratori familiari.

Per la corretta compilazione:

  • Modello 730/2025 – Rigo C14
  • Modello Redditi PF/2025 – Rigo RC14

devono essere utilizzati i dati contenuti nei punti 721 (redditi) e 726 (giorni) della Certificazione Unica 2025, nonché eventuali annotazioni integrative o altre informazioni relative al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il bonus sia stato già fruito, il contribuente è comunque tenuto a compilare il rigo C14/RC14 sulla base dei dati indicati nella CU. Se emerge l’assenza dei requisiti per il beneficio, si dovrà barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti”.

Dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate:

  • se il sostituto ha erogato il bonus, i dati sono riportati direttamente nei righi C14/RC14.
  • se non è stata effettuata l’erogazione ma risultano compilati i campi 721 e 726 della CU, sarà presente un avviso informativo nella dichiarazione precompilata che invita il contribuente a verificare il possesso dei requisiti per il bonus.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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