Ristrutturazione e comodato d’uso gratuito: è possibile recuperare le spese se affitto l’immobile?
- 17 Gennaio 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello redditi PF, Quesito fiscale

DOMANDA
Buonasera. Ho un appartamento datomi in comodato d’uso gratuito dai miei genitori, sul quale sto recuperando le detrazioni Irpef per ristrutturazione.
Dovessi, col consenso dei proprietari, affittare l’immobile a terzi, continuerei a recuperare il 50% delle spese sostenute? Grazie mille
RISPOSTA
Gentile Lettore,
in caso di ristrutturazione e comodato d’uso gratuito, la variazione della proprietà dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite (ad esempio in caso di vendita o donazione).
Tuttavia, nei casi in cui la detrazione per ristrutturazione spetta al detentore dell’immobile (per esempio, al comodatario o all’inquilino) le quote residue di detrazione non si trasferiscono. Lo stesso ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell’immobile che, pertanto, può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.
Tornando al suo quesito se lei, in qualità di comodatario, ha sostenuto le spese di ristrutturazione sull’immobile e le porta in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi potrà continuare a detrarle anche se l’abitazione verrà affittata, in quanto il Comodatario ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa.
Cosa c’è da sapere sulla ristrutturazione e comodato d’uso gratuito
L’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 7/2021, in linea con i precedenti orientamenti, ha evidenziato che la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato d’uso gratuito, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato d’uso non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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