Superbonus 110%: se scelgo la cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità al Caf?
- 14 Settembre 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
La cessione di credito all’impresa per lavori soggetti al 110% deve essere successivamente convalidata per visto di conformità da un professionista commercialista o caf?
Nel ringraziare distintamente saluto.
RISPOSTA
Gentile Lettore,
ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riferiti al Superbonus, previsti dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, è necessario richiedere il Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai CAF oppure anche dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (ad esempio i dottori commercialisti).
Tornando al suo quesito per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura dovrà essere inviata una specifica Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per via telematica, previa apposizione del Visto di conformità da parte del CAF oppure di altro soggetto abilitato.
Il rilascio del Visto di conformità implica una serie di verifiche per accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma, oltre alla verifica delle asseverazioni e attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Nel caso in cui decida di usufruire dell’agevolazione fiscale nella sua dichiarazione dei redditi non sarà necessario inviare nessuna Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate e non dovrà richiedere l’apposizione del Visto di conformità, così come previsto dall’articolo 119 e 121 del DL n. 34/2020.
Cosa c’è da sapere:
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal D.L. n. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il termine del 30 giugno 2022 è prorogato al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute per lavori condominiali.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento della spesa sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua. La quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
In alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, i soggetti che sostengono spese per interventi ammessi al beneficio della maggiore detrazione del 110% (cosiddetto “Superbonus”) possono optare alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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