Imu: se l’abitazione è intestata al coniuge superstite e ai figli, chi è tenuto a pagamento dell’imposta?
- 17 Aprile 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Dichiarazione di successione, IMU, Quesito fiscale
DOMANDA
A seguito del decesso di mio suocero, la casa intestata al 50% a mia suocera verrà, con atto di successione, intestata anche alle due figlie. In questo caso dobbiamo pagare l’Imu sulla 2° casa?
Grazie
RISPOSTA
In linea generale, sono tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria (Imu) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011).
Ciò premesso, in tema di successione, ai sensi dell’art. 540 del c.c., comma 2, al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Pertanto, venendo al suo quesito, in tutti i casi in cui cade in successione l’unità immobiliare che costituiva la residenza della famiglia, al coniuge superstite compete il diritto di abitazione sull’intero immobile, a prescindere da quali siano gli altri eredi. Il coniuge, quindi, titolare di tale diritto è il solo soggetto passivo ai fini Imu, tenuto, quindi, al pagamento dell’Imposta. I figli, invece, ereditano l’immobile come “nudi proprietari” e sono estranei al rapporto d’imposta.
Trattandosi di abitazione principale, in conclusione, il coniuge superstite, al quale è riservato il diritto di abitazione, che risiede e dimora abitualmente nell’immobile non verserà l’Imu, sempreché tale immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Cosa c’è da sapere
La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la Iuc (ad eccezione della Tari) sostituita dalla nuova imposta che unifica Imu e Tasi. La nuova Imu 2020 mantiene l’esenzione già prevista per Imu e Tasi per la prima casa definita come abitazione principale.
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova Imu si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.
La nuova Imu continuerà ad applicarsi a:
– fabbricati;
– area fabbricabile;
– terreni agricoli.
La nuova Imu si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all’immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.
Per possessori degli immobili si intendono:
– i proprietari;
– i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
– i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo ha dichiarato anche genitore affidatario;
– il concessionario di aree demaniali;
– il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Il QUESITO della settimana
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
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