Bonus edilizi 2027: detrazioni IRPEF del 36% o del 30% per i coniugi conviventi non proprietari?
- 21 Ottobre 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, mia moglie è proprietaria dell’abitazione in cui viviamo entrambi. Negli anni scorsi abbiamo effettuato alcuni lavori di ristrutturazione e nel 2027 vorremmo realizzarne altri: installare un impianto fotovoltaico, eliminare alcune barriere architettoniche, mettere dei climatizzatori e un boiler a pompa di calore, oltre a predisporre una colonnina di ricarica per l’auto elettrica. Anche se la casa è intestata soltanto a mia moglie, posso detrarre le spese che sosterrò personalmente? In caso affermativo, potrò applicare la sua stessa percentuale di detrazione?
RISPOSTA
Le detrazioni per gli interventi edilizi possono spettare anche al coniuge convivente non proprietario dell’immobile, purché sostenga effettivamente le spese e la convivenza con il possessore o detentore sussista alla data di inizio dei lavori oppure, se antecedente, alla data del pagamento.
Per quanto riguarda le aliquote, la disciplina attualmente vigente prevede, per le spese sostenute nel 2027, una detrazione del 36% per i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e del 30% negli altri casi ammessi.
Venendo al quesito, sua moglie proprietaria dell’immobile adibito ad abitazione principale, potrà beneficiare dell’aliquota del 36%, mentre Lei, in qualità di familiare convivente, potrà fruire della detrazione del 30% sulle spese effettivamente sostenute, sempreché gli interventi risultino agevolabili, in relazione alla natura e alle caratteristiche di ciascun intervento.
In particolare, l’installazione di un impianto fotovoltaico destinato al fabbisogno energetico dell’abitazione può beneficiare della detrazione prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, mentre gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare tra quelli agevolabili ai sensi della lett. e) del medesimo articolo.
Per gli split di climatizzazione e il boiler a pompa di calore, la possibilità di accedere al Bonus Casa o all’Ecobonus dipende dalla tipologia di intervento e dai requisiti tecnici degli impianti. La mera predisposizione della colonnina di ricarica per l’auto elettrica, invece, non dà automaticamente diritto alla detrazione, che può essere valutata qualora le relative opere siano riconducibili a un intervento edilizio agevolabile.
In conclusione, la spettanza delle detrazioni deve essere valutata sulla base dei requisiti tecnici e della documentazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, dagli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, come modificati dalle Leggi n. 207/2024 e n. 199/2025, nonché dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, che individua la documentazione da conservare ed esibire ai fini delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio.
Cosa c’è da sapere sui Bonus edilizi 2027
Il coniuge convivente può beneficiare della detrazione per gli interventi effettuati sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge, purché sostenga effettivamente le relative spese, la convivenza sussista al momento richiesto dalla normativa e gli interventi rientrino tra quelli fiscalmente agevolabili.
Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la spettanza delle detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR e dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (Bonus Casa), oppure dall’art. 14 del medesimo decreto (Ecobonus), è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici e degli adempimenti previsti dalle rispettive discipline, compresa la trasmissione dei dati all’ENEA, nei casi previsti.
Si precisa, inoltre, che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio il limite massimo di spesa previsto dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 è riferito alla singola unità immobiliare e non al contribuente.
Pertanto, qualora entrambi i coniugi sostengano spese agevolabili sul medesimo immobile, il limite deve essere considerato complessivamente, tenendo conto anche delle spese relative a eventuali interventi che costituiscano “prosecuzione” di lavori iniziati in anni precedenti.
Le aliquote applicabili e le condizioni di accesso alle agevolazioni sono determinate sulla base della normativa vigente nell’anno di sostenimento delle spese.
Considerata la differenza tra le aliquote previste per i due coniugi, è opportuno valutare preventivamente a chi saranno effettivamente imputabili le spese, tenendo presente che il beneficio fiscale spetta al soggetto che le sostiene e che tale circostanza deve trovare riscontro nella documentazione.
Quindi, per massimizzare il risparmio fiscale ottenendo l’aliquota del 36% anziché del 30%, è consigliabile in caso di capienza Irpef, che fatture e bonifici parlanti siano intestati ed effettuati dal coniuge proprietario dell’abitazione principale, poiché il familiare convivente non titolare di diritti reali ha diritto unicamente all’aliquota ridotta.
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità sul Modello 730, il CAF è tenuto ad acquisire dal contribuente e verificare la documentazione attestante la spettanza delle detrazioni richieste, in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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