IMU: ho acquistato l’immobile con le agevolazioni prima casa ma non ho ancora trasferito la residenza, l’abitazione è esente ai fini IMU?
- 23 Dicembre 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, sono andato a rogito il 24/10/2025 per la prima casa, non ho ancora la residenza e mi è arrivata l’IMU da pagare entro il 16 dicembre di quasi 400€ e regolare o devo pagare da ottobre a dicembre?
RISPOSTA
Gentile lettore,
ai fini IMU, l’esenzione per la casa principale si applica solo agli immobili dove il contribuente ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. Se mancano questi requisiti, anche un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” sarà soggetto all’imposta come abitazione diversa da quella principale, con l’obbligo di versare una quota proporzionale ai mesi di possesso (art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019).
Rispondendo alla sua domanda, se ha comprato l’immobile con le agevolazioni “prima casa” (Registro/IVA) ma non ha ancora trasferito la residenza, l’abitazione non può essere considerata esente ai fini IMU. Dato che ha stipulato il rogito il 24/10/2025, l’IMU è dovuta, seguendo le regole di calcolo per le abitazioni diverse da quella principale.
Pertanto, l’avviso di pagamento che il Comune le ha inviato, in conformità con le normative locali e nazionali, con scadenza il 16 dicembre, si può ritenere corretto, poiché riguarda il saldo IMU per i mesi di possesso dal rogito fino al 31 dicembre. Potrà beneficiare dell’esenzione per la casa principale solo quando trasferirà la residenza nell’immobile e vi stabilirà anche la dimora abituale.
Cosa c’è da sapere sull’IMU
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa e l’esenzione dall’IMU per la propria abitazione seguono criteri distinti. Le agevolazioni sull’acquisto, come la riduzione dell’imposta di registro, dell’IVA o delle imposte ipotecarie e catastali, si applicano al momento del rogito e riguardano il carico fiscale iniziale legato alla compravendita. Tuttavia, questi benefici non hanno un impatto diretto sull’IMU, che è un’imposta annuale sui fabbricati, regolata sia dal Comune che dalla normativa nazionale.
Le scadenze IMU sono:
- 16 giugno → pagamento dell’acconto
- 16 dicembre → pagamento del saldo
In caso di acquisto di un immobile durante l’anno, l’imposta viene ripartita tra venditore e acquirente in base ai mesi di possesso
Per poter beneficiare dell’esenzione IMU sulla prima casa, è necessario trasferire la residenza nell’immobile e stabilirvi la dimora abituale, come indicato dall’art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019.
Se non si effettua il trasferimento della residenza, anche se l’acquisto ha goduto di agevolazioni fiscali al momento dell’atto notarile, la casa sarà considerata una seconda casa ai fini IMU.
Questo significa che l’imposta è dovuta in base ai mesi di possesso, applicando l’aliquota ordinaria o quella specifica applicata dal Comune per gli “altri immobili”.
Inoltre, se non si trasferisce la residenza nel Comune entro 18 mesi, verranno perse anche le agevolazioni fiscali ottenute durante l’acquisto (Registro/IVA), con il rischio di dover restituire la differenza d’imposta, oltre a sanzioni e interessi.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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