IMU 2025: scadenza acconto ed esenzioni
- 21 Maggio 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: IMU
L’IMU (Imposta Municipale Propria) è calcolata sulla base delle aliquote comunali, che vengono ricalcolate annualmente. Ecco la data da tenere d’occhio per la scadenza acconto e i casi in cui i contribuenti possono usufruire di esenzioni.
C’è tempo fino al 16 giugno per versare la prima rata IMU 2025; l’importo dell’acconto va calcolato sulla base delle aliquote in vigore nel 2024.
La seconda rata, che costituisce il saldo, dovrà essere pagata entro il 16 dicembre, e sarà calcolata in base alle nuove aliquote comunali, la cui pubblicazione è fissata entro il 28 ottobre 2025.
È quindi importante che i contribuenti soggetti al pagamento dell’IMU controllino le tabelle con le aliquote IMU aggiornate, al fine di verificare se il proprio Comune ha introdotto delle modifiche, in quanto in tal caso, sull’importo da versare a dicembre 2025 sarà calcolato un conguaglio.
IMU 2025: chi deve pagarla?
L’Imposta Municipale Unica riguarda chi possiede:
- terreni agricoli;
- aree edificabili;
- fabbricati, che non comprendono l’abitazione principale, se questa non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
IMU 2025: chi non paga
L’imposta non è dovuta sulla prima casa, se questa coincide con il luogo in cui il contribuente ha fissato residenza e dimora abituale e la stessa non è classificata come immobile di lusso.
Ne consegue che chi compra casa, ma continua a vivere per un periodo in un altro immobile in affitto, deve spostare la residenza in quello acquistato, per essere esonerato dal pagamento dell’IMU.
Nel 2025, inoltre, l’imposta non è dovuta nelle seguenti casistiche:
- immobili equiparati ad abitazione principale;
- terreni agricoli situati nei Comuni delle isole minori;
- terreni agricoli posseduti e utilizzati da coltivatore diretto o IAP (Imprenditore Agricolo Professionale);
- terreni agricoli che si trovano in zone montane o collinari delimitate;
- terreni agricoli la cui destinazione a uso agro-silvo-pastorale non può essere modificata e che costituiscono proprietà collettiva o indivisibile e inusucapabile;
- immobili occupati abusivamente, se è stata presentata apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria, o è stata avviata l’azione giudiziaria penale;
- immobili di proprietà di enti non commerciali, a condizione che siano adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali;
- fabbricati appartenenti alle categorie E, E/1 e E/9;
- immobili con finalità culturale e immobili adibiti unicamente all’esercizio del culto e loro pertinenze;
- immobili di proprietà della Santa Sede.
Modalità di pagamento
È possibile versare l’importo dovuto mediante modello F24, o utilizzando il bollettino per conto corrente postale disponibile presso Poste Italiane. Nel primo caso il contribuente deve attenersi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che prevedono, ad esempio, uno specifico codice tributo da indicare.
Alcuni Comuni prevedono anche l’utilizzo del canale PagoPA per il pagamento dell’Imposta Municipale Unica.
50&PiùCaf è a disposizione per effettuare le visure catastali, per la verifica degli immobili posseduti e delle risultanze catastali presenti in Anagrafe Tributaria.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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