Spese per cure odontoiatriche: è possibile detrarle nel 730 se ho effettuato il pagamento in contanti?
- 15 Maggio 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Buongiorno, ho effettuato prestazioni dentistiche e ho pagato in contanti, ho ricevuto fattura, ma non è stata accettata quando ho presentato il modello 730 al CAF, come fare? È normale tutto ciò? Grazie
RISPOSTA
Gentile lettrice,
la detraibilità IRPEF delle spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR è subordinata, in base alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020, all’obbligatorietà della tracciabilità dei relativi pagamenti.
Dall’anno d’imposta 2020 possono essere portate in detrazione solo le spese sanitarie sostenute con strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio assegno, POS, bonifico bancario).
Venendo alla sua domanda, la detrazione IRPEF delle cure odontoiatriche documentate dalla fattura, è subordinata all’effettuazione del pagamento mediante strumenti tracciabili.
Pertanto, le confermiamo che il pagamento in contanti delle spese sanitarie preclude la fruizione del beneficio fiscale in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi Persone Fisiche). La ratio della disposizione normativa è quella di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili al fine di contrastare l’evasione fiscale.
Si ricorda che l’obbligo di pagamento tracciabile non si applica all’acquisto di farmaci e dispositivi medici, né alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private convenzionate SSN. In tali casi, la detrazione è subordinata al solo possesso della documentazione giustificativa costituita da scontrino parlante o fattura.
Cosa c’è da sapere sulle spese per cure odontoiatriche e detrazione nel 730
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la detrazione del 19% delle spese sanitarie, come le cure odontoiatriche, può essere fruita unicamente a condizione che l’onere sia sostenuto mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, quali carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il requisito della tracciabilità dei pagamenti non fa eccezione al principio che richiede che la spesa sia effettivamente sostenuta dal contribuente a cui è intestato il documento di spesa. In questo contesto, la detrazione è riservata al soggetto che ha sostenuto la spesa, indipendentemente da chi effettivamente effettua il pagamento, un aspetto che è rilevante solo nei rapporti interni tra le parti coinvolte.
È quindi possibile utilizzare strumenti di pagamento tracciabili intestati a terzi, anche se non fiscalmente a carico, a condizione che la spesa detraibile sia realmente sostenuta dal contribuente a cui è intestata la documentazione. Questa situazione può essere dimostrata anche con una dichiarazione del contribuente o con altra documentazione adeguata, come ad esempio la cointestazione del conto corrente.
Tuttavia, per garantire la tracciabilità dei pagamenti legati alle spese detraibili, è fondamentale assicurarsi che ci sia una chiara correlazione tra la spesa detratta dal contribuente e il pagamento effettuato, anche se proviene da un soggetto diverso.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Borsa di studio esente: nel modello 730, mio figlio è da considerare fiscalmente a carico dei genitori oppure no?
Se suo figlio, in qualità di percettore di una borsa di studio “esente”, non ha conseguito nell’anno d’imposta 2023, altri redditi imponibili che concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, può continuare ad essere considerato fiscalmente a suo carico.
21 Maggio 2024 -
Bonus mobili: qual è il limite di spesa detraibile se i lavori sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/2020, il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che usufruiscono del Sismabonus, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020.
10 Ottobre 2023