Dichiarazione precompilata 730/2025 e rimborsi della cassa sanitaria: se le spese sanitarie non sono state detratte l’anno precedente è possibile correggere o eliminare i rimborsi indicati a tassazione separata al rigo M3?
- 8 Maggio 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, nel Modello 730/2025 precompilato dell’Agenzia delle Entrate risultano come redditi a tassazione separata i rimborsi anno precedente comunicati dall’assicurazione sanitaria, rimborsi di cui non ho messo in detrazione nel modello 730/2024. È corretto cancellare la voce come comunicato da una annotazione dell’agenzia delle entrate (cod. 1 M3 ed importo) redditi a tassazione separata?
RISPOSTA
Gentile lettore,
nella sezione “Domande frequenti” del proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nella dichiarazione precompilata, le spese sanitarie sono generalmente indicate al netto dei rimborsi ricevuti nel rigo E1, colonna 2 del Modello 730, oppure nel rigo RP1, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche.
Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate che non si considerano rimaste effettivamente a proprio carico in base alla vigente normativa, devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR. Pertanto, nel caso in cui il rimborso si riferisca a spese sanitarie detratte in anni d’imposta precedenti, questo va indicato nel rigo M3, codice 1 del Modello 730, oppure nel rigo RM8 del modello Redditi, in quanto soggetto a tassazione separata.
Venendo alla sua domanda se le spese sanitarie non sono state detratte l’anno precedente o sono già state indicate al netto del rimborso nel rigo E1 del 730/2024, è possibile correggere o eliminare l’importo indicato a tassazione separata nel rigo M3, codice 1, della dichiarazione precompilata.
Cosa c’è da sapere sulle spese sanitarie e relativi rimborsi della dichiarazione precompilata
Accedendo alla dichiarazione precompilata (730 o Redditi), è possibile visualizzare un prospetto riepilogativo che riporta i dati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, insieme alle relative fonti. In questo documento sono evidenziati sia i dati impiegati per la predisposizione della dichiarazione, sia quelli non considerati.
Tra le informazioni acquisite rientrano anche i rimborsi per prestazioni sanitarie non erogate o corrisposti da enti o casse assistenziali, che vengono automaticamente detratti dalle spese sanitarie. È importante ricordare che la detrazione spetta solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.
Sono considerate tali anche quelle rimborsate, purché i contributi versati non abbiano generato benefici fiscali. In caso contrario, le spese rimborsate non sono detraibili, indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia effettivamente usufruito della deduzione o detrazione prevista (Circolare 54/E del 19/06/2002).
Poiché l’Agenzia delle Entrate non dispone di informazioni sulle detrazioni eventualmente già fruite in anni precedenti, i rimborsi riferiti a spese sanitarie pregresse sono inseriti tra i redditi a tassazione separata (rigo M3, codice 1, nel 730 o rigo RM8 nel modello Redditi).
Tuttavia, se tali spese non sono mai state detratte o sono già state dichiarate al netto dei rimborsi, il contribuente può correggere o eliminare l’importo indicato nella precompilata.
Considerata la complessità della normativa e la necessità di un’attenta verifica della documentazione, si raccomanda di avvalersi del supporto di un CAF o di un professionista abilitato.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
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