Ristrutturazione edilizia. Il figlio può beneficiare delle detrazioni se è l’intestatario delle fatture?

Ristrutturazione edilizia. Il figlio può beneficiare delle detrazioni se è l’intestatario delle fatture?

DOMANDA

Chiedo una delucidazione in merito alle agevolazioni fiscali per ristrutturazione.
Sto ristrutturando una casa intestata a mia mamma. Anche i lavori sono intestati a lei.
Posso intestare a me le fatture di pagamento per poi accedere al bonus ristrutturazione?
Grazie

RISPOSTA

In linea generale la detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.05.2002 n. 136) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione del nucleo familiare.
La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (Risoluzione 12.06.2002 n. 184).
Pertanto, venendo al suo quesito, se l’immobile è di proprietà del genitore, Lei convive con quest’ultimo, e l’immobile è a disposizione del nucleo familiare, può usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione se ha sostenuto le spese e se a Lei sono intestati fatture e bonifici, e siano stati rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.

Cosa c’è da sapere

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha introdotto una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici. Si tratta del “Bonus facciate” ed è riservato solo agli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento (parzialmente o completamente edificate). La detrazione comprende anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
In particolare, i contribuenti interessati devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie), oppure detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), oppure i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori, e che le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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