Imu in caso di donazione con usufrutto

Imu in caso di donazione con usufrutto

Quesito della settimana: È previsto il pagamento dell’Imu in caso di donazione con usufrutto dell’abitazione principale?

DOMANDA

Mio figlio di 21 anni, studente universitario, è convivente con me e mia moglie che siamo proprietari della nostra prima casa (quindi non soggetta ad Imu). Ebbene, mio figlio dovrebbe ricevere in donazione dalla mia mamma (proprietaria unica della sua unica abitazione, quindi non soggetta ad Imu) la proprietà della casa stessa mantenendone l’usufrutto.
La domanda è questa: visto che con la donazione mio figlio diverrebbe di fatto proprietario della abitazione della nonna, dovrà pagare l’Imu su detta abitazione? Ed anche se vi trasferisce la residenza? O per quella abitazione non dovrà pagarci l’Imu anche se rimane residente con i suoi genitori?
Grazie

RISPOSTA

In via generale sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011). In particolare, ai fini Imu e Tasi, è il titolare del diritto usufrutto a essere tenuto al versamento dell’imposta mentre il nudo proprietario non è tenuto ad alcun pagamento.
Tornando al suo quesito se sua mamma si riserva il diritto di usufrtto al 100% sull’immobile sarà quest’ultima a dover corrispondere le imposte comunali sull’abitazione (Imu e Tasi ove dovute).
È il caso, tuttavia, di ricordare che l’Imu non è più dovuta sull’immobile adibito ad abitazione principale, purché non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
Anche ai fini Irpef è l’usufruttuario a dover dichiarare l’immobile nella propria dichiarazione dei redditi mentre nessun obbligo si pone in capo al cosiddetto “nudo proprietario”.

Cosa c’è da sapere

L’Imu e la Tasi devono essere versate in due rate. La prima deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
L’Imu e la Tasi si pagano sugli immobili diversi dall’abitazione principale, e sue pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale. L’esenzione per l’abitazione principale, non riguarda le abitazioni cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) che continuano a scontare sia l’Imu che la Tasi, ove previsto.
E’ bene ricordare che ai fini Imu per abitazione principale si intende l’immobile nel quale risultano sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari. Il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale devono sussistere contemporaneamente per godere dell’esenzione dell’obbligo di pagamento.
Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi:

  • ubicati nello stesso Comune, l’esenzione Imu si applica soltanto ad un immobile;
  • ubicati in Comuni diversi, l’esenzione Imu è applicabile a ciascun immobile in cui risulta la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario e dei suoi familiari.

Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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