730/2020: si possono detrarre le spese sanitarie sostenute nel 2019 parzialmente rimborsate dall’assicurazione sanitaria?

730/2020: si possono detrarre le spese sanitarie sostenute nel 2019 parzialmente rimborsate dall’assicurazione sanitaria?

DOMANDA

Sono iscritta a Unisalute Cadirprof che mi ha rimborsato alcune visite parzialmente. Posso mettere nel 730 le stesse spese sanitarie? Parzialmente o totalmente?

Grazie


RISPOSTA

In linea generale, per poter esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie, è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente e a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente. In queste ipotesi, la detrazione è comunque ammessa, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, e quelle rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali, che, fino a un importo di 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. In questi casi, è comunque possibile detrarre la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata (cfr circolare n. 13/E del 31 maggio 2019).

Pertanto venendo al suo quesito, con il Modello 730/2020 può detrarre le spese sanitarie rimaste a suo carico, ovvero la differenza tra le spese sostenute e la quota rimborsata da Unisalute nell’anno d’imposta 2019.

Cosa c’è da sapere

Nel caso in cui i contributi versati a enti e casse aventi fine esclusivamente assistenziale risultino di ammontare superiore all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.1). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2020.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

Potrebbe interessarti anche

Cerca articoli per categoria
Hai bisogno di consulenza e assistenza fiscale?
Convenzione aziendale
Le esigenze dei dipendenti sono una delle priorità delle aziende

Per questo molte organizzazioni mettono a disposizione dei collaboratori forme di welfare aggiuntivo. Ti proponiamo una convenzione con condizioni economiche vantaggiose e un’assistenza dedicata

Collabora con noi
Sei un professionista di settore e vuoi ampliare la gamma dei servizi da offrire ai tuoi clienti?

Per fidelizzare i tuoi clienti puoi affidarti ad un partner professionale senza fare investimenti. Offriamo le migliori soluzioni in ambito fiscale e previdenziale a vantaggio dello studio professionale di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili.