Il Bonus facciate: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il Bonus facciate: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il Bonus facciate: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, ovvero una detrazione fiscale al 90% per le spese sostenute in interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, senza limiti di spesa.

A chi spetta?
Possono beneficiare della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa. Requisiti fondamentali: essere residenti e non residenti nel territorio dello Stato, possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo e sostenere le spese nel 2020, a prescindere dalla tipologia di reddito percepito.
Tuttavia, essendo una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva.

Per quali interventi?
La detrazione spetta, in particolare, per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento; il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano, ossia quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Di recente l’Agenzia delle Entrate, con le risposte all’ interpello n. 179 e n. 182 dell’11 giugno 2020, ha fornito importanti chiarimenti sulla detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. In particolare ha indicato l’ambito di applicazione oggettivo e ha chiarito i limiti di cumulabilità con le altre agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle di riqualificazione energetica.

Riguardo la cumulabilità del bonus facciate con altre agevolazioni fiscali, l’Agenzia ha precisato che c’è spazio per usufruire contemporaneamente del bonus e di altri benefici spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, oltre che dell’ecobonus. A patto, però, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione. Quello che non si può fare è utilizzare la stessa spesa per chiedere agevolazioni fiscali diverse.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, il soggetto che restaura la facciata e realizza anche interventi di riqualificazione energetica dell’involucro degli stessi, può avvalersi di una sola delle relative agevolazioni.

Con la risposta all’interpello n 182 l’Agenzia ha ribadito, invece, che la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Per i Comuni privi di strumenti urbanistici, l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone A o B, deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Non può essere quindi predisposta da un professionista, ingegnere o architetto, ma soltanto dall’ente competente.

Cosa c’è da sapere
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) del 19/05/2020 sono state introdotte nuove importanti detrazioni fiscali, un superbonus del 110% indirizzato al sostegno di alcuni interventi. In particolare quelli finalizzati al conseguimento di significativi miglioramenti dal punto di vista del rendimento energetico e della riduzione del rischio sismico degli edifici.
Gli interventi principali su cui si applica il 110% sono i cappotti termici, i nuovi impianti di riscaldamento ad alta efficienza e il sismabonus, oltre agli interventi ad essi collegati: come l’installazione di un impianto fotovoltaico, delle colonnine di ricarica per gli autoveicoli ad energia elettrica, e altre opere di efficientamento eseguite con quelle principali.
Tale provvedimento interessa le spese sostenute dall’1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Con il Dl 34/2020 per gli tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compreso il bonus facciate, e di riqualificazione energetica, dal mese di luglio sarà possibile:

  • cedere il credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • oppure ottenere lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta.

Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, è necessario comunque attendere i decreti attuativi e un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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