Il proprietario di un'unica abitazione deve pagare l'Imu se risiede in un altro comune e in una casa in affitto?

Il proprietario di un’unica abitazione deve pagare l’Imu se risiede in un altro comune e in una casa in affitto?

DOMANDA

Sono proprietario di una casa accatastata A7 in un comune provincia di Palermo, dove da anni pago l’Imu, poiché risiedo a Palermo in affitto. Ho solo questa abitazione perché non viene considerata prima casa anche se non ho la residenza?
Grazie

RISPOSTA

È esente da Imu l’abitazione principale e le sue pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale. L’esenzione per l’abitazione principale non riguarda le abitazioni cosiddette “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini Imu per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Il Legislatore, in sostanza, ha previsto il doppio requisito della “residenza anagrafica” e della “dimora abituale” del possessore e del suo nucleo familiare, in assenza dei quali l’esenzione ImU non spetta.
Tornando al suo quesito poiché lei risiede in un’altra abitazione dovrà corrispondere l’Imu, sulla sua abitazione in provincia di Palermo, come se fosse una “seconda casa”. Risulta irrilevante se quest’ultima rappresenta l’unico immobile di sua proprietà.

Ai fini Imu per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Il Legislatore, in sostanza, ha previsto il doppio requisito della “residenza anagrafica” e della “dimora abituale” del possessore e del suo nucleo familiare, in assenza dei quali l’esenzione IMU non spetta.
Tornando al suo quesito poiché lei risiede in un’altra abitazione dovrà corrispondere l’Imu, sulla sua abitazione in provincia di Palermo, come se fosse una “seconda casa”. Risulta irrilevante se quest’ultima rappresenta l’unico immobile di sua proprietà.

Cosa c’è da sapere

Il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’Imu sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019.

La grande novità è l’eliminazione della Tasi che inizialmente era stata istituita per sopperire al problema della mancanza di gettito che si era venuta a creare con l’esenzione IMU dell’abitazione principale. Successivamente, però, a seguito dell’esenzione della TASI per le abitazioni principali il legislatore è voluto intervenire per unificare in un solo tributo la tassa sulla casa.
La nuova Imu non presenta sostanziali differenze rispetto al passato. Le modalità di calcolo della base imponibile e i soggetti passivi sono rimasti invariati.

Come in passato, il versamento della nuova Imu va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giungo.

In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere sarà comunque pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019. Resta confermato che il versamento dell’imposta a saldo dovrà essere effettuato, sulla base delle delibere pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28/10 dell’anno di riferimento.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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