In caso di successione di un immobile, gli eredi possono detrarre le spese residue della ristrutturazione?

In caso di successione di un immobile, gli eredi possono detrarre le spese residue della ristrutturazione?

DOMANDA

Mio padre, deceduto a luglio 2018, portava in detrazione sul mod. 730 le spese di ristrutturazione dell’abitazione di proprietà di mia sorella.
Mi dicono che non si possono più detrarre le spese in quanto, deceduto chi ha pagato la ristrutturazione, e essendo intestatario delle fatture, né mia sorella che è la proprietaria dell’immobile, né mia madre che vive con lei, possono inserirle nel 730.
Specifico che: a mia sorella le è stata intestata l’abitazione anni prima della ristrutturazione; che le spese sono state pagate da mio padre, perché la figlia non aveva e non ha redditi, se si esclude una pensione di invalidità civile di € 295 al mese.
Grazie

RISPOSTA

In caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori (articolo 16-bis, comma 8, Tuir).
L’Agenzia delle entrate nella Circolare del 31/5/2019 n. 13 ha evidenziato che la detrazione si trasferisce anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede potrà continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.
Tornando al suo quesito se sua sorella, proprietaria dell’immobile al 100% prima che suo padre sostenesse le spese in qualità di familiare convivente, è uno degli eredi e ne ha anche la detenzione materiale e diretta, in quanto risiede nell’immobile, si ritiene che possa usufruire della detrazione per le rate residue fermo restando la sussistenza degli altri requisiti.

Cosa c’è da sapere

Nel caso di acquisto di un box pertinenziale ad un immobile abitativo, e solo in questo caso, è possibile fruire della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il pagamento può essere effettuato con mezzi diversi dal bonifico (ad esempio assegno bancario). In questi casi è necessario che il pagamento avvenga in presenza del notaio e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzazione del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.1).
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 5.03.2003 n. 15, paragrafo 2).
A tal riguardo, si precisa che:
– se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
– se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
– se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità;
– se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.3). La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
Per poter usufruire della detrazione l’erede deve essere in possesso della documentazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed alla spese sostenute dal de cuius.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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