Detrazione spese sportive figli: quali sono i requisiti per ottenere il rimborso sul 730?

Detrazione spese sportive figli: quali sono i requisiti per ottenere il rimborso sul 730?

DOMANDA

Buongiorno, per caso ho saputo che posso detrarre le spese per la palestra di mio figlio che ha 7 anni e frequenta un corso di nuoto. Mi chiedevo se c’erano dei requisiti particolari da rispettare. Vi ringrazio.

 

RISPOSTA

La detrazione, nella misura del 19%, riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2019 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008).

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210 euro e può essere ripartito tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori); in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

Tornando al quesito, se suo figlio frequenta il corso presso un’associazione sportiva, palestra, piscina od altra struttura che riporti espressamente nella propria denominazione la dicitura della finalità sportiva e della natura dilettantistica, può detrarre l’importo versato nei limiti previsti dalla norma.

COSA C’È DA SAPERE
La detrazione nella misura del 19% spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DI 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 09.05.2007 n. 106.

La detrazione riguarda le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione del 25.02.2009 n. 50).

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 14.1); ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2019, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2020 (punti da 341 a 352) con il codice 16.

Le modalità attuative dell’agevolazione sono state fissate dal citato Decreto Interministeriale 28 marzo 2007 che ha definito:

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc.;
  • la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, della legge n. 289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

  • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli
    impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso:

  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
  • le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico);
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. La documentazione deve riportare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), del citato DI 28 marzo 2007:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
  • la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
  • l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.);
  • l’importo pagato;
  • i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il Comune stipuli, con associazioni
sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc..

Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.9).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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