Detrazione Irpef abbonamento trasporto pubblico

Detrazione Irpef abbonamento trasporto pubblico

Si può detrarre il 19% delle spese sostenute nel 2018 per un importo massimo di 250 euro. Sono detraibili anche le spese per il trasporto scolastico. Alcuni esempi e i documenti da conservare.

Con la dichiarazione dei redditi Modello 730/2019 è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, indipendentemente dal periodo di validità (esempio: abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2018 con validità dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019).
La detrazione è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro e spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione, pari a 250 euro, si intende riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. Costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico. Pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.
Non sono, invece, detraibili le spese di trasporto sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 40. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Cosa si intende per abbonamento? Un titolo di trasporto che permette di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
La detrazione spetta, quindi, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l’acquisto:

  • di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
  • delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, invece, si intende quello reso da enti pubblici o soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di concessioni o autorizzazioni specifiche.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che opera all’interno di una regione, mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
La spesa e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio o in alternativa dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento (es. smart card nominativa ricaricabile). Deve essere documentata, inoltre, la durata dell’abbonamento. Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico deve essere prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell’indicazione della data di sostenimento della spesa, si considera la data di inizio della validità dell’abbonamento (esempio: per un abbonamento nominativo con validità dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa, il numero identificativo dell’abbonamento).
Con la Circolare n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto detraibili, tra le spese di istruzione, anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico comunale o di altri soggetti terzi. Sono, quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la Risoluzione 4.08.2016 n. 68.
Le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestato al destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio. Inoltre, deve riportare nella causale l’indicazione del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Cosa c’è da sapere
Alcuni esempi utili
La detrazione delle spese di trasporto spetta anche nel caso in cui siano sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite di spesa di € 250,00.
Esempio n. 1
Il signor Mario Rossi ha sostenuto nel 2018 spese pari a:
€ 150,00 per il proprio abbonamento ferroviario;
€ 100,00 per l’abbonamento ferroviario della moglie, fiscalmente a suo carico;
€ 150,00 per l’abbonamento annuale alla linea di trasporto urbano della figlia, studentessa a suo carico.
Il totale delle spese ammonta ad € 400,00; l’importo massimo che il contribuente potrà indicare in dichiarazione dei redditi resta, comunque, pari ad € 250,00.
Esempio n. 2
Il signor Mario Rossi ha sostenuto nel 2018 spese pari a:
€ 150,00 per il proprio abbonamento ferroviario;
la moglie Lucia Bianchi, che non è a carico fiscalmente, € 100,00 per il proprio abbonamento ferroviario;
entrambi sostengono al 50% la spesa di € 150,00 per l’abbonamento annuale alla linea di trasporto urbano della loro figlia, studentessa a loro carico.
In sede di dichiarazione dei redditi:
il signor Rossi potrà portare in detrazione € 150,00 + € 75,00 = € 225,00
la signora Bianchi potrà beneficiare della detrazione pari a: € 100,00 + € 75,00 = € 175,00.
Esempio n. 3
I coniugi Mari Rossi e Lucia Bianchi (non fiscalmente a carico) sostengono ciascuno al 50% la spesa relativa all’abbonamento annuale al trasporto pubblico del figlio Marco, fiscalmente a carico di entrambi, per un importo pari a € 400,00 complessivi.
Visto che l’importo massimo di spesa detraibile con riferimento al singolo soggetto a carico è al massimo pari a € 250,00, ciascun genitore potrà portare in detrazione l’importo di € 125,00.

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